Detrazione sugli affitti per i fuori sede e giovani studenti universitari nel 730 ai fini Irpef

La detrazione sui contratti di locazione per gli studenti universitari rappresenta una forma di risparmio o di incentivo sull’irpef indicato nel 730 che può far risparmiare qualcosina e vediamo qui come fare e quanto vale il beneficio fiscale concesso dal legislatore. Largo ai giovani, quindi incentivi e detrazioni per gli affitti da parte degli studenti fuori sede. Nel caso un giovane stipuli un contratto di affitto già a partire dall’anno di imposta 2007 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e come tale ricordiamo che vale la stessa definizione valevole ai fini ICI e quindi quella contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (cfr comma 1 quinquies, articolo 16 del DPR 916 del 1986 e la nuova lettera i sexies del comma 1 dell’articolo 15 del Tuir), contratti che sono stipulati o rinnovati secondo la legge 431 del 1998 potranno usufruire delle seguenti detrazioni: 300 euro, per redditi inferiori ai 15.493,71 euro 150 euro, per redditi inferiori ai 30.987,41 euro. Queste nel caso sia il giovane però ad essere intestatario del contratto e paghi lui il contratto come definito nell’articolo 15 del Tuir.

Detrazioni fiscali in caso di canone concordato Esiste invece una detrazione maggiore inserita nell’articolo 16 che recita così: “1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione […] maggiore alle condizioni ivi previste introdotta dal legislatore per i genitori intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta` edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti “contratti convenzionali” ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431) spetta una detrazione di: 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro 247,90 euro, se il reddito complessivo e` superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo e` superiore a quest’ultimo importo, non spetta alcuna detrazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione)

Cosa si intende per giovani?

Il legislatore intende persone comprese tra i 20 e i 30 anni per cui rassegnamoci al fatto che siamo vecchi prima di tutto, mentre per i giovani che hanno affittato un appartamento usufruendo delle detrazioni per abitazione principali. Giova ricordare che tale appartamento non dovrà essere lo stesso in cui abitano parenti e affini.

Quanto dura l’agevolazione per gli studenti universitari

La durata dell’agevolazione è di tre anni spetta, e per i primi tre anni, sarà pari a 991,60 euro. La detrazione, inizialmente prevista soltanto per i canoni da contratti di locazione stipulati secondo i tempi e i criteri stabiliti dalla legge 431/1998, con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) amplia il suo raggio d’azione affinché possano usufruirne anche coloro che alloggiano presso pensioni o strutture di altro tipo. Compresi, quindi, nel regime di favore anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione. Con la stessa modifica, sconto, inoltre, per gli affitti pagati a collegi universitari, enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e cooperative. Escluse, invece, le sublocazioni. Paletti da rispettare anche riguardo alla spesa sostenuta, che può essere agevolata fino a quota 2.633 euro, per una detrazione massima di 500 euro. La cifra non cambia anche se la diminuzione d’imposta è applicata da un genitore con più figli “fuori sede”.

Requisiti da rispettare Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati e il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca. Il requisito dell’eta` e` soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.

Chi può fruire della detrazione per gli studenti universitari

Ne beneficiano gli studenti universitari che hanno un contratto a canone convenzionale ex legge numero 431 del 1998 e che stipulano un contratto di locazione per unità immobiliari situate nel Comune in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi ma a non meno di 100 km di distanza (Forse la distanza entro i 100 km può essere considerata da pendolare). inoltre è necessario rispettare anche altri requisiti ossia che il comune di residenza dello studente sia in una provincia diversa da quella dell’università. Lo sconto Irpef sui canoni di locazione vale anche per gli studenti “fuori sede” iscritti in una università estera per intederci, con sede presso uno Stato Ue o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo come disciplinato dall’articolo 16 della legge comunitaria 2010, n. 217 del 2011,che di fatto ha modificato l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir. Ricordiamo altresì che se la detrazione è di ammontare superiore all’Irpef lorda diminuita, delle detrazioni per carichi di famiglia (cfr art. 12 del tuir) e delle altre detrazioni (cfr art.13 del Tuir), è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’Irpef. Sarà un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze a stabilire le modalità per l’attribuzione di questo ammontare (nuovo comma 1 sexies, articolo 16 del Tuir). Le nuove detrazioni Irpef verranno inserite all’articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi (il Dpr 917/86).

Se paga il genitore?

L’ipotesi del pagamento del canone al figlio di affitto solo nel caso disciplinato dall’articolo 15 del Tuir, lettera i-sexies, che prevede la detraibilità dall’Irpef ovvero se il figlio a carico si è trasferito per motivi di studio universitario e con contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 e che sia in un comune diverso da quello diverso da quello di residenza, disti da quest’ultimo almeno cento chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa allora si potrà beneficiare della detrazione. Se non sono soddisfatte contemporaneamente queste condizioni la detrazione non spetta per cui, nel caso di semplice pagamento del canone di affitto del figlio che studia nella stessa città, viene pagata dai genitori non darà diritto alla detrazione in quanto questa spetta a chi è intestatario del contratto di locazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998 (articolo 16 del Tuir). Per cui vi sconsiglio di farlo se non siete apposto con il fisco in quanto il grande genio che ha progettato il software del redditometro vecchia versione farebbe scattare il redditometro in quanto vedrebbe che suo figlio paga un canone senza guadagnare. A quel punto per non far pagare tasse inesistenti a suo figlio dovreste far estendere il redditometro anche a voi. Per cui riflettete su quello che fate onde evitare guai per risparmiare poi non tantissimo.

Quanto vale l’ammontare della detrazione per gli studenti universitari

La detrazione vale il 19% del costo sostenuto nell’anno di imposta su un importo massimo perà di soli 2.633 euro. Tuttavia vi ricordo che esistono anche altre detrazioni non cumulabili sui contratti di locazione che valgono quanto segue: Soggetti con redditi inferiori a 15.493,71 euro la detrazione è 495,80 euro; per i soggetti con reddito compreso tra 15.493,71 e fino a 30.987,41 la detrazione è di 247,90 euro. Per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono fuori sede con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, 991,60 euro Indicazione nel 730 – Righi da E8 a E12 – Altre spese: indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 35 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 24 per cento. Per indicare piu` di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7. Indicazione nel 730 Indicazione nel 730 Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione. ‘3’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Il codice da indicare nel 730 è il 18. Le istruzioni infatti recitano che: per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quel- lo di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di im- mobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonche´ agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non puo` essere superiore a 2.633 euro. L’importo deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD; Vi ricordo inoltre che il beneficio per i canoni di locazion su case all’estero non rientra nelle previsioni agevolative ed in questo caso cercate di fare riferimento od informarvi su agevolazioni presente nel paese estero che molto spesso sono previste per gli studenti fuori sede.

Ricordiamo anche che esistono i BONUS per le FAMIGLIE.

La distanza minima dei 100 KM per accedere al beneficio Requisito per l’applicazione dell’agevolazione è la distanza tra l’università e la sede dell’abtazione dove lo studente ha il proprio domicilio fiscale (in genere quella del nucleo familiare che lo ha a carico) e che deve essere distante non meno di 100 km. Per il calcolo dei 100 Km si deve prendere come riferimento la distanza minima percorribile dallo studente per arrivare a destinazione. per fare questo dovrete prendere in considerazione tutti i percorsi percorribili, ossia anche le reti ferroviarie o autostradali 8quelle pedonali non sono ricomprese nel computo). Per agevolarvi potrete fare riferimento a google map che potrà darvi un’idea della distanza effettiva.

Guida alla compilazione del 730

Aggiornamento e ulteriore detrazione del canone di locazione: in caso di affitto e subaffitto l’ultima circolare dell’agenzia delle entrate del 23 aprile 2010 n. 21 ha chiarito che la detrazione non è dovuta in quanto non prevista dall’art. 15, comma 1 lett.i sexies del TUIR. Pertanto gli studenti iscritti ad un corso di laurea possono beneficiare della detrazione del 19% sui canoni di locazione, per un importo massimo inferiore 2.633 euro, a patto che siano stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni e come tali rientrano anche i contratti di ospitalità, gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, ma non su quella derivante da contratti di sublocazione. Precisazione: le spese sostenute all’estero per istituti esteri non beneficiano di questa ulteriore agevolazione fiscale. Fonte: tasse-fisco.com